STATUTO
«Ce.T.R.A.S Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica – ODV»

Art. 1 – Costituzione
È costituita l’associazione di volontariato denominata «Ce.T.R.A.S Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica – ODV»; l’associazione è apolitica ed è una libera ed autonoma associazione democratica di cittadini fondata per fini d’utilità sociale e senza scopo di lucro.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Empoli viale Buozzi, 1.

Art. 3 – Riferimenti normativi
L’ordinamento e l’organizzazione del Ce.T.R.A.S sono regolati dal Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni dalle leggi attuative e dal presente statuto.

Art. 4 – Scopi
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 legge 117/2017);
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E, art. 5 legge 117/2017)
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H, art. 5 legge 117/2017)
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017)
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera I, art. 5 legge 117/2017)

Il Ce.T.R.A.S si propone di perseguire la cura, il recupero, la conoscenza dell’avifauna e della mammalofauna selvatica. Inoltre di sensibilizzare la collettività alla salvaguardia ed al rispetto dell’avifauna e dell’ambiente adottando anche iniziative che coinvolgono cittadini e studenti.
Gli scopi prefissi si otterranno attraverso iniziative quali, ad esempio:
– La realizzazione di una struttura di primo soccorso per la cura della fauna selvatica;
– Un complesso di strutture per la degenza e la riabilitazione degli animali;
– L’organizzazione di visite guidate agli ambienti naturali;
– La pubblicazione di testi riguardanti le materie di competenza del Ce.T.R.A.S;
– Ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi del Ce.T.R.A.S.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – volontari e lavoratori
L’associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati5 nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 6 – I Soci
I soci sono coloro che, condividendo il presente statuto, s’iscrivono all’associazione per partecipare alle attività sociali e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
L’aspirante socio deve essere presentato da altro socio e inoltrare domanda al consiglio direttivo, che decide in merito a maggioranza semplice dei suoi componenti, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La domanda dovrà contenere:

– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Consiglio Direttivo, nel libro degli associati8.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
I soci possono essere:
– fondatori – cioè coloro che hanno fondato l’associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo;
– ordinari – cioè coloro che condividono le finalità dell’associazione e sono in regola con il pagamento della quota associativa
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I soci cessano di appartenere all’associazione per:
– dimissioni volontarie (presentate informa scritta);
– esclusione per non aver effettuato il pagamento della quota associativa entro i termini previsti per ciascun anno e comunicati via e-mail;
– per morte;
– esclusione per indegnità.
Le decisioni riguardanti le esclusioni sono adottate dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea su proposta del consiglio direttivo: la votazione sin svolge con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci
Tutti i soci hanno diritto:
– a partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie;
– a votare direttamente o per delega;
– a recedere dall’appartenenza all’associazione;
– ad essere eletti nelle cariche sociali;

– ad essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– a frequentare i locali dell’associazione;
– a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– a concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– a prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
– a prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Tutti i soci devono:
– rispettare il presente statuto;
– rispettare il regolamento;
– attenersi ai protocolli;
– pagare la quota annuale;
– contribuire all’attività del Ce.T.R.A.S secondo le proprie possibilità;
– sentirsi responsabili del buon andamento dell’associazione.

Art. 8 – la quota associativa
La quota associativa a carico dei soci è stabilita dall’assemblea; è annuale, non è trasferibile, e non è rivalutabile. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere in qualunque modo all’associazione, non hanno alcun diritto né sulla tessera né sul patrimonio della stessa associazione

Art. 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
Il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Trattandosi di struttura democratica tutti gli organi sociali vengono eletti liberamente ed esclusivamente dall’assemblea dei soci. Tutti i membri d’organi sociali devono essere soci.

Art. 10 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione.
É presieduta dal Presidente ed è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente o il consiglio direttivo lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere ad inviare l’avviso di convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio segreto).

L’Assemblea ha i seguenti compiti:
• eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, al ricorrere dei requisiti previsti per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione degli associati;

• approvare eventuali regolamenti interni o il regolamento dei lavori assembleari;
• deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
• approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo;
• approvare i programmi delle attività da svolgere;
• stabilire l’ammontare della quota associativa annuale;
• modificare il presente Statuto;
• decidere in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo;
• deliberare su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, anche se di pertinenza di un altro organo sociale
• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci dissenzienti o assenti.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da 5 membri. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni, e i suoi membri sono rieleggibili. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
▪ eleggere il Presidente, Il Vicepresidente ed Il Tesoriere
▪ sottoporre all’assemblea i bilanci consuntivi e preventivi;
▪ determinare il programma d’attività in base alle linee d’indirizzo approvate dall’assemblea;
▪ valutare le richieste di ammettere nuovi soci, decidere e proporre all’assemblea sull’eventuale esclusione degli stessi;
▪ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
▪ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.15
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Il Presidente
Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. In caso di impedimento o di assenza le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente anch’esso nominato dal consiglio direttivo

Art. 13 – Il tesoriere
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha il compito di:
• provvede al disbrigo della corrispondenza;
• provvede alla redazione dei verbali del C.D e dell’assemblea;
• provvede alla tenuta e all’aggiornamento dei registri.
• provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
• provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del C.D;
• è responsabile dell’eventuale personale dipendente dell’associazione

Art. 14 – Il Bilancio
Ogni anno, devono essere redatti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile che deciderà a maggioranza dei voti e da depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i lasciti, i contributi ricevuti (e l’eventuale stato). Il bilancio coincide con l’anno solare. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 – Entrate e patrimonio sociale.
L’Associazione, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, trae le proprie risorse da:
– quote associative e contributi dei soci;
– contributi dei privati, o di enti o istituzioni pubbliche;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti (es. da convenzioni) da attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore ed indicate nel presente statuto;
– rendite di beni mobili ed immobili;
– proventi da attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore;
– proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Il patrimonio sociale dell’associazione (indivisibile) – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.18 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile; è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 16 – Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; (se previsto dall’organo di controllo)
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. (se previsto)
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo richiesta scritta al legale rappresentante dell’associazione motivando la richiesta.

Art. 17 – Modifiche dello statuto
Le modifiche al presente statuto, deliberate dall’assemblea, per la loro validità richiedono la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati

Art. 18 – Durata e scioglimento dell’Associazione
L’Associazione ha durata illimitata. L’associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un’assemblea straordinaria convocata dal consiglio direttivo e con le maggioranze previste dall’articolo 17. Tutto il patrimonio, dedotte le passività, dovrà essere devoluto – previo parere positivo dell’Ufficio regionale delRegistro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge – in favore di altri enti del Terzo settore similari o comunque di organizzazioni volte al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 19 – Norme di rinvio
Le norme del presente Statuto possono essere integrate dal regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Per una migliore e più dettagliata lettura si consiglia di scaricare il file pdf  dello statuto qui

CETRAS-STATUTO-Def2020